COVID-19. DISOCCUPAZIONE TECNICA. NUOVE FACILITÀ OFFERTE DAL GOVERNO DELLA ROMANIA PER SOCIETÀ !

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Il 30.03.2020 alle ore 23.00 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza di Urgenza n. 32/ 30.03.2020 (sulla modifica ed integrazione dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 30/2020) tramite la quale si vengono modificate in modo sostanziale le condizioni di conferimento dell’indennizzo di disoccupazione tecnica (in senso FAVOREVOLE PER IL DATORE DI LAVORO) !

Rispetto alle regolamentazioni precedenti (cioè OG n. 30/ 21.03.2020) sono state apportate le seguenti modifiche essenziali:

  • È stato abrogato il conferimento differenziato dell’indennizzo di disoccupazione tecnica in funzione dalla classifica dei datori di lavoro che interrompono l’attività in seguito alle ordinanze militari o che riducono l’attività in seguito agli effetti dell’epidemia COVID-19. Praticamente, tute le società goderanno dell’indennizzo di disoccupazione tecnica per 100% dai dipendenti che si trovano in disoccupazione tecnicae seguiranno la stessa procedura per richiedere gli importi rappresentando l’indennizzo per la disoccupazione tecnica.
  • È stato abrogato l’obbligo di presentare il certificato di situazioni di urgenza per approvare il pagamento dell’indennizzo per la disoccupazione tecnica sopportata dal fondo di disoccupazione. Questo certificato viene rilasciato di seguito, ma utilizzato in altre situazioni (non per il conferimento dell’indennizzo di disoccupazione tecnica).
  • È stata abrogata la condizione di conferimento dell’indennizzo di disoccupazione tecnica condizionata dalla diminuzione degli incassi con una percentuale di 25% rispetto alla media degli incassi dal periodo gennaio-febbraio 2020 ;
  • È stato modificato il valore dell’indennizzo di disoccupazione tecnica. In conformità alle modifiche di ieri notte: durante il periodo dello stato di urgenza, i dipendenti per i quali il datore di lavoro decide la sospensione temporanea del contratto di lavoro, dall’iniziativa del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 52 comma (1) lett. c) dal Codice del lavoro, godono dell’indennizzo in una percentuale di 75% dallo stipendio lordo di base, ma non più di 75% dallo stipendio medio lordo utilizzato per fondamentare la legge del budget delle assicurazioni sociali (cioè, l’indennizzo lordo di disoccupazione tecnica non può superare l’importo di 4.071 lei lordo/ dipendente). Solo se il budget del datore di lavoro permette questo, lo stessopuò sopportare volentieri dal proprio budget la differenza fino ad almeno 75% dallo stipendio di base corrispondente al posto di lavoro (la differenza che pero non la potrà ricuperare dallo stato).
  • È stato urgentato il tempo di recupero dell’indennizzo di disoccupazione tecnica dal budget, rispettivamente entro 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti.


LA NUOVA procedura di ottenimento dell’indennizzo di disoccupazione tecnica dal budget:

Al fine di ottenere l’indennizzo di disoccupazione tecnica, le società invieranno tramite la posta elettronica presso le agenzie per l’occupazione della forza di lavoro provinciali, nonchè del municipio di Bucarest, sul territorio del quale le società hanno la sede sociale, i seguenti documenti:

  • richiesta firmata e datata dal rappresentante legale.
  • dichiarazione sulla propria responsabilità
  • elenco delle persone che goderanno di questo indennizzo, assunto dal rappresentante legale del datore di lavoro,
  • Il nuovo modello di questi documenti sarà pubblicato tramite l’Ordine del Ministero del lavoro. Presenteremmo questi modelli appena saranno disponibili.

I documenti saranno trasmessi all’indirizzo unico creato in questo senso (che potrà consultare accessando il seguente link: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=2), utilizzando la firma elettronica.

Le richieste saranno presentate ad AJOFM nel seguente modo:

  • Dal 1 aprile 2020 per il periodo 16-31 marzo
  • Dal 1 maggio 2020 per il periodo 1-16 aprile

Coinvolgimenti finanziari per società, nel contesto delle modifiche avvenute:

  • le società non potranno pagare dal proprio budget l’indennizzo di disoccupazione tecnica
  • le società richiederanno da AJOFM l’indennizzo lordo di disoccupazione tecnica per 100% dai dipendenti
  • AJOFM effettuerà il pagamento degli indennizzi lordi entro al massimo 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti.
  • L’indennizzo lordo è sottomesso all’imposta ed al pagamento dei contributi sociali obbligatori, ma non viene dovuto contributo assicurativo per il lavoro (2,25%).
  • le società, dagli indennizzi lordi incassati, calcoleranno, tratteneranno e pagheranno l’imposta sul reddito (10%), il contributo di assicurazioni sociali dallo stato (25%) ed il contributo di assicurazioni sociali di salute  (10%)
  • le società pagheranno ai dipendenti l’indennizzo netto di disoccupazione tecnica entro al massimo 3 giorni lavorativi dall’incasso degli importi dal budget.
  • Il termine per dichiarare e pagare gli obblighi fiscali è il giorno di 25 ivi incluso, del mese successivo a quello quando viene effettuato il pagamento dal budget delle assicurazioni di disoccupazione.

L’ordinanza regolarizza le seguenti nuove situazioni applicabili ai dipendenti che hanno conclusi vari contratti di lavoro:

1) Nel caso in cui un dipendente registra vari contratti di lavoro, di cui almeno uno è con tempo pieno ed è attivo durante lo stato di urgenza, questa persona non gode di indennizzo di disoccupazione tecnica sopportato dal budget.
2) Nel caso in cui un dipendente ha concluso vari contratti individuali di lavoro, e tutti sono sospesi in seguito allo stato di urgenza, gode dell’indennizzo sopportato dal budget, solo al contratto individuale di lavoro con i diritti relativi allo stipendio più vantaggiosi.

Il testo completo dell’atto normativo può essere consultato dai nostri server interni securizzati, accessando il seguente link:  https://gofile.me/2hGBu/rRGBMiQpv

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