COVID-19. PROCEDURA AVENTE IN OGGETTO IL RICUPERO PARZIALE DALL’AJOFM – l’AGENZIA PROVINCIALE PER l’OCCUPAZIONE DELLA MANODOPERA DELL’INDENNITA PAGATA AI DIPENDENTI, DURANTE IL LASSO DI TEMPO DELLA “CASSA INTEGRAZIONE”

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Su Gazzetta Ufficiale del 21.03.2020 e stata pubblicata l’ORDINANZA DI URGENZA N.30/21.03.2020, mediante cui vengono sanciti i casi dove lo stato si accollera la “cassa integrazione” per i dipendenti, i cui contratti di lavoro sono stati sospesi nel contesto della riduzione o dell’interruzione dell’attivita delle societa (delle imprese).

Nella news inviata il 21.03.2020 abbiamo presentato le categorie di societa, che possono usufruire dell’agevolazione fiscale e la percentuale dell’indennita per la disoccupazione che potra essere ricuperata dallo stato; ritorneremo con i dettagli della procedura, che le societa sono tenute a seguire.

Qui di seguito ritrovate i dettagli occorrenti, al fine di poter richiedere il pagamento / in parte / in tutto dallo stato dell’indennita per la disoccupazione pagata ai dipendenti:

1.Le societa devono decidere la sospensione temporanea dei contratti di lavoro dei dipendenti
(ATTENZIONE AL REVISAL: la causale di sospensione deve essere dichiarata ai sensi dell’art.52 comma 1 lettera c) del Codice del Lavoro)

Documenti occorrenti:
-Nota di attuazione del provvedimento redatta dal datore di lavoro
-Decisione (delibera) interna del datore di lavoro d’interrompere / ridurre temporaneamente l’attivita senza cessazione del rapporto di lavoro, per motivi economici

Attenzione! Nel caso delle societa, che hanno ridotto la loro attivita a seguito degli effetti dell’epidemia COVID-19 (e non a seguito di un atto emesso dalle autorita), se queste hanno deciso prima della data della pubblicazione dell’atto (21.03.2020) a sospendere i contratti di lavoro e hanno registrato nel REVISAL la sospensione dei contratti di lavoro, queste non possono piu ricuperare l’indennita per “cassa integrazione” dall’AJOFM – l’Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Manodopera (l’agenzia di collocamento)! Cosi, all’Art.XI comma (2) lettera b) dell’OG – Ordinanza Governativa n.30/2020 viene sancito che: “I datori di lavoro possono usufruire del pagamento dell’indennita di cui al comma (1) per un massimo del 75% dei dipendenti, che hanno contratti individuali di lavoro ATTIVI (quindi non sospesi) nella data quando inizia ad essere vigente la presente ordinanza di urgenza.”

2.Le societa pagheranno ai dipendenti, durante il lasso di tempo della sospensione temporanea dei contratti di lavoro, un indennita del 75% dello stipendio base dovuto per il posto di lavoro di cui si tratta
(cioe dello stipendio base lordo all’atto dell’asunzione riportato nel contratto individuale di lavoro, al punto 1 del Capitolo J. lo STIPENDIO)

3. Le societa, che hanno INTERROTTO LA LORO ATTIVITA IN TUTTO / IN PARTE in base alle DECISIONI EMESSE DALLE PUBBLICHE AUTORITA ai sensi di legge, durante il lasso di tempo dello stato di urgenza sancito e che ottengono il certificato di situazioni di urgenza, potranno ricuperare dall’AJOFM – l’Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Manodopera, per il 100% dei dipendenti, una parte dell’indennita pagata agli stessi durante il lasso di tempo della sospensione del contratto di lavoro, pero non oltre il 75% del guadagno di tipo stipendio medio lordo per il 2020 (75% x 5.429 lei = 4072 lei / dipendente / mese). In pratica, le societa potranno ricuperare l’indennita pagata ai dipendenti durante il lasso di tempo della sospensione dei contratti individuali di lavoro, nel modo qui di seguito riportato:

  • nel caso dei dipendenti aventi lo stipendio lordo inferiore ai 4.072 lei/mese, l’indennita lorda viene ricuperata integralmente dallo stato;
  • nel caso dei dipendenti aventi lo stipendio lordo superiore ai 4.072 lei/mese, l’indennita lorda viene pagata dallo stato entro la soglia dei 4.072 lei/mese.
 ATTENZIONE alla sensibilita dell’espressione:

Mediante l’ ORDINANZA MILITARE N.1/2020 viene precisato: “viene sospesa l’attivita di … “, non tutta l’attivita:
-“Viene sospesa l’attivita mediante cui vengono servite e consumate derrate e bevande e bibite, organizzata presso ristoranti, alberghi, caffe o altri locali pubblici, negli spazi adibiti a tali servizi siti all’interno o all’esterno del locale.”
-“Vengono sospese tutte le attivita culturali, scientifiche, artistiche, religiose, sportive, di svago o giochi d’azzardo, di cura balneare e di cura personale, svolte all’interno di spazi chiusi.”

Mediante l’ORDINANZA MILITARE N.2/2020 viene precisato: “viene sospesa l’attivita “:
-“Viene sospesa temporaneamente l’attivita nei studi odontoiatrici, salvo gli interventi odontoiatrici di urgenza.”
-“Vengono sospese temporaneamente le attivita di smercio al minuto, dei prodotti e dei servizi, nei centri commerciali all’interno di cui svolgono la loro attivita piu negozi, eccezion fatta per la vendita delle derrate, dei prodotti veterinari o farmaceutici e dei servizi di pulizia vestiti.”

Tenendo presente il gioco di parole, abbiamo un dubio che le societa con attivita sospese in parte in base all’ORDINANZA MILITARE n.1/2020 rientrano nell’ambito del punto 3 (pensiamo piuttosto, che l’intento del legislatore, non molto trasparente, e di inquadrarle nell’ambito del punto 4 qui appresso riportato).

Documenti necessari:   

  • richiesta firmata dal legale rappresentante e provvista di data.
  • elenco delle persone che usufruiranno di quest’indennita, approvata dal legale rappresentante del datore di lavoro,
  • Dei modelli si possono scaricare dai nostri server interni protetti, utilizzando il link seguente https://gofile.me/2hGBu/aLknS5tX2
 I documenti vengono trasmessi via posta elettronica alle agenzie provinciali per l’occupazione della manodopera, nonche della citta di Bucuresti, nel circondario di cui si trova la sede sociale delle societa.
Contatto: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=2

4. Le societa, che RIDUCONO LA LORO ATTIVITA A SEGUITO degli EFFETTI DELL’EPIDEMIA COVID-19 (e non a seguito di un atto emeso dalle autorita), che non sono in possesso della capacita finanziaria per pagare tutti i stipendi dei loro dipendenti e che sono soggette ad una diminuzione degli incassi nel mese che precede il deposito della richiesta di almeno il 25% rispetto alla media degli incassi dei mesi gennaio – febbraio 2020, possono usufruire dell’agevolazione (indennita pagata dallo stato) per un massimo del 75% dei dipendenti con regolari contratti di lavoro individuali attivi, nella data quando inizia ad esere vigente la presente ordinanza.

In pratica, queste societa potranno ricuperare l’indennita pagata ai dipendenti durante il lasso di tempo della sospensione dei contratti individuali di lavoro, nel modo qui di seguito riportato:

  • nel caso dei dipendenti aventi lo stipendio lordo inferiore ai 4.072 lei/mese, l’indennita lorda viene ricuperata integralmente dallo stato;
  • nel caso dei dipendenti aventi lo stipendio lordo superiore ai 4.072 lei/mese, l’indennita lorda viene pagata dallo stato entro la soglia dei 4.072 lei/mese.
 Documenti necessari:  
  • richiesta firmata dal legale rappresentante e provvista di data.
  • elenco delle persone che usufruiranno di quest’indennita, approvata dal legale rappresentante del datore di lavoro,
  • dichiarazione sotto la propria responsabilita, dalla quale deve risultare il fatto che il datore di lavoro e soggetto ad una diminuzione degli incassi nel mese che precede il deposito della dichiarazione sotto la propria responsabilita, la percentuale minima della diminuzione essendo del 25% rispetto alla media degli incassi dei mesi gennaio – febbraio 2020 e che non ha la capacita finanziaria per pagare tutti i dipendenti.
  • Dei modelli si possono scaricare dai nostri server interni protetti, utilizzando il link seguente:  https://gofile.me/2hGBu/gT1i8VZfE
 I documenti vengono trasmessi via posta elettronica alle agenzie provinciali per l’occupazione della manodopera, nonche della citta di Bucuresti, nel circondario di cui si trova la sede sociale delle societa.
Contatto: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=2

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