COVID – 19. RESTRINGIMENTO DELL’ATTIVITA ECONOMICA PER ALTRE SOCIETA (IMPRESE) E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ( Ordinanza Militare n.2/2020 )

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Mediante Ordinanza Militare n.2/21.03.2020 e stato deciso quanto segue:

Provvedimenti che vengono attuati a partire dal 22 marzo 2020:

1.Viene sospesa temporaneamente l’attivita dei STUDI ODONTOIATRICI, salvo gli interventi odontoiatrici di urgenza.

2.Viene sospesa temporaneamente l’attivita dei GRANDI CENTRI COMMERCIALI, cioe le attivita di smercio al minuto, dei prodotti e dei servizi, nei centri commerciali all’interno di cui svolgono la loro attivita piu negozi, eccezion fatta per la vendita delle derrate, dei prodotti veterinari o farmaceutici e dei servizi di pulizia vestiti.

Provvedimenti che vengono attuati a partire dal 23 marzo 2020:

1.Viene consigliato, che la circolazione delle persone al di fuori dell’abitazione durante il lasso di tempo 06.00 – 22.00, avvenga solo per i seguenti motivi:
a)spostamenti per ragioni di lavoro, ivi essendo incluso lo spostamento tra abitazione / masseria e il luogo / i luoghi di svolgimento dell’attivita professionale, allorquando l’attivita professionale e essenziale e non puo essere rinviata o svolta a distanza;
b)lo spostamento mirato per procacciare beni, che coprono i fabbisogni di base delle persone e degli animali di compagnia / domestici, nonche beni serventi per lo svolgimento dell’attivita professionale.
c)lo spostamento per assistenza medica, che non puo essere rinviata ne fornita a distanza;
d)lo spostamento per ragioni giustificate, quali accudire al / accompagnare il bambino, assistenza per gli anziani, malatti o disabili o morte di un familiare;
e)spostamenti brevi, nei pressi dell’abitazione / della masseria, serventi per l’attivita fisica individuale delle persone e per i fabbisogni degli animali di compagnia / domestici.

2.La circolazione delle persone al di fuori dell’abitazione, durante il lasso di tempo 22.00 –06.00, viene permessa esclusivamente per le seguenti ragioni:
a)spostamento per ragioni di lavoro, ivi essendo incluso lo spostamento tra abitazione / masseria e il luogo / i luoghi di svolgimento dell’attivita profesionale, allorquando l’attivita professionale e essenziale e non puo essere rinviata o svolta a distanza;
Per la verifica del motivo dello spostamento per ragioni di lavoro, le persone sono obbligate a produrre, su richiesta del personale delle autorita abilitate, la tessera professionale, il certificato rilasciato dal datore di lavoro o una dichiarazione sotto la propria responsabilita.
La dichiarazione sotto la propria responsabilita deve riportare cognome e nome, data di nascita, indirizzo, luogo dell’attivita professionale, il motivo dello spostamento, la data della compilazione e la firma.
b)lo spostamento mirato per procacciare beni, che coprono i fabbisogni di base delle persone e degli animali di compagnia / domestici, nonche beni serventi per lo svolgimento dell’attivita professionale;
Per la verifica del motivo dello spostamento per ragioni personali, le persone sono obbligate a produrre, su richiesta del personale delle autorita abilitate, una dichiarazione sotto la propria responsabilita, compilata prima.
La dichiarazione sotto la propria responsabilita deve riportare cognome e nome, data di nascita, indirizzo dell’abitazione, il motivo dello spostamento, la data della compilazione e la firma.
c)lo spostamento per assistenza medica, che non puo essere rinviata ne fornita a distanza;
d)lo spostamento per ragioni giustificate, quali accudire al / accompagnare il bambino, assistenza per gli anziani, malatti o disabili o morte di un familiare;
e)spostamenti brevi, nei pressi dell’abitazione / della masseria, serventi per l’attivita fisica individuale delle persone e per i fabbisogni degli animali di compagnia / domestici.

Provvedimenti che vengono attuati a partire dallla data di pubblicazione dell’ordinanza

1.I guidatori degli autoveicoli di TRASPORTO MERCE aventi la massa massima autorizzata superiore alle 2,4 t possono varcare il confine, ma agli stessi incombe l’obbligo, nel punto di varco del confine, di avere disponibili e utilizzare mezzi individuali di protezione, quali disinfettante, guanti, maschera per il viso e produrre documenti comprovanti il tracciato da percorrere fino a destinazione.
I guidatori degli autoveicoli summenzionati, che arrivano dalle “zone rosse” o dalle “zone gialle” o che hanno attraversato queste zone, non sono soggetti ai provvedimenti di quarantena o d’isolamento, se al momento della comparizione nel punto di varco del confine non hanno sintomi associati all’infezione con il coronavirus SARS-CoV-2.

2. La circolazione delle persone fuori abitazione / masseria avviene solo nell’osservanza dei provvedimenti generici di prevenzione della diffusione del COVID-19 ed evitando la formazione di qualsiasi gruppo di persone.
Mediante formazione di un gruppo di persone s’intende il raggruppamento di un numero di piu di 3 persone, che non abitano insieme.

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