COVID-19. CASSA INTEGRAZIONE. REQUISITI AL FINE DI POTER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

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Su Gazzetta Ufficiale del 21.03.2020 e stata pubblicata l’ORDINANZA DI URGENZA N.30/21.03.2020, mediante cui vengono sanciti i casi nell’ambito di cui lo stato si accollera la “cassa integrazione” per i dipendenti, i cui contratti di lavoro sono stati sospesi nel contesto della riduzione o dell’interruzione dell’attivita delle societa.

LE SEGUENTI CATEGORIE DI SOCIETA POTRANNO USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE:

1.le societa, che interrompono la loro attivita, in tutto o in parte, in base alle DECISIONI EMESSE DALLE PUBBLICHE AUTORITA ai sensi di legge, durante il lasso di tempo dello stato di urgenza istituito e che ottengono il Certificato di situazioni di urgenza rilasciato dal Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente d’Affari, di cui all’art.12 del Decreto del Presidente di Romania n.195/2020.
I datori di lavoro possono usufruire dell’agevolazione (indennita pagata dallo stato), per il 100% dei dipendenti.
Nell’ambito di questa categoria rientrano le societa la cui attivita e stata soggetta a restrizione mediante l’Ordinanza Militare, e cioe:

-RISTORANTI
-ALBERGHI
-CAFFE
-ALTRI LOCALI PUBBLICI
-MENSE
-SOCIETA CHE ORGANIZZANO EVENTI CULTURALI, SCIENTIFICI, ARTISTICI, RELIGIOSI, SPORTIVI, DI SVAGO, GIOCHI D’AZZARDO
-SOCIETA DI CURA BALNEARE
-SOCIETA DI CURA PERSONALE

2.le societa, che riducono la loro attivita a seguito degli EFFETTI DELL’EPIDEMIA COVID-19 (e che non sono incluse nell’elenco surriportato), che non hanno la capacita finanziaria di pagare di tutti i stipendi dei loro dipendenti e che sono soggette ad una diminuzione degli incassi nel mese che precede il deposito della richiesta di almeno il 25% rispetto alla media degli incassi dei mesi gennaio – febbraio 2020.
I datori di lavoro possono usufruire dell’agevolazione (indennita pagata dallo stato) per un massimo del 75% dei dipendenti con regolari contratti di lavoro individuali attivi, nella data quando inizia ad esere vigente la presente ordinanza.

AMMONTARE DELLA CASSA INTEGRAZIONE A CARICO DELLO STATO:
L’indennita lorda di cui usufruiscono i dipendenti sara pagata dalle disponibilita della cassa statale di assicurazioni per la disoccupazione, pero entro il limite del 75% dello stipendio base, la soglia essendo il 75% del guadagno di tipo stipendio medio lordo per il 2020 (cioe l’indennita lorda massima pagata dallo stato e del 75% x 5.429 lei = 4071 lei, lordi).
Per quest’indennita il dipendente e tenuto a pagare imposta sul reddito (10%) ed i contributi sociali tassativi (CAS 25%, CASS 10%).
Per quest’indennita il datore di lavoro non e tenuto a pagare contributo di tipo asicurazione per il lavoro (2,25%).

PROCEDURA PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE:
Al fine di usufruire degli importi per il pagamento dell’indennita di tipo “cassa integrazione”, le societa depositeranno una richiesta presso l’AJOFM – Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Manodopera, in via elettronica, accompagnata dall’elenco dei dipendenti, che usufruiranno di quest’indennita.
Ritorneremo durante la prossima settimana, con l’elenco dei documenti occorrenti per richiedere quest’agevolazione.

IMPORTANTE!
La richiesta verra depositata nel mese corrente, per il pagamento dell’indennita spettante per il mese precedente. Cioe, se l’avvio della “cassa integrazione” e avvenuto nel mese di MARZO, la richiesta sara depositata presso l’AJOFM – Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Manodopera nel mese di APRILE (e non piu presto)!
Il pagamento dell’indennita da parte dell’AJOFM – Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Manodopera verra eseguita a favore delle societa entro 30 giorni, a partire dal deposito della richiesta (cioe nel mese di MAGGIO, per l’esempio surriportato).

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